Attualità e Politica

TG6 Breaking News: Forze dell’ ordine e giornalisti contro donna lavoratrice!

Nuove intimidazioni delle forze dell’ ordine, carabinieri, polizia municipale, giornalisti locali e sindaco, tutti uniti per perseguitare una singola donna, Monica Cadau, che vuole solo lavorare in pace. VERGOGNA!
Ascoltate bene e aiutatemi a diffondere questa notizia!

La mia prima intervista alla coraggiosa Monica Cadau!

Per un’informazione onesta e senza censura, iscrivetevi a Numero6 con questo link!
https://numero6.org/seguimi-atur/?aff=annaturletti
E, se volete, per supportarci nelle nostre ricerche giornalistiche oneste per un’autentica informazione libera, usate, copiate e condividete il TG, con il link qui sotto.

https://numero6.org/attualita/tg6-breaking-news-forze-dellordine-e-giornalisti-contro-donna-lavoratrice/?aff=annaturletti

Ricambierò con impegno e verità!
Grazie e a presto!
Anna


AIUTACI A RAGGIUNGERE PIU' PERSONE POSSIBILI. Creare l'informazione libera ha un costo ed abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Potrai ACCEDERE SUBITO A 7280 VIDEO ESCLUSIVI grazie a 5 giorni di prova gratuita. CLICCA QUI ADESSO


ARTICOLI CORRELATI

Donne Coraggiose: Intervista a MONICA CADAU, del bar Al Nuraghe!

ATur

TG Breaking News: Io sto con Monica

ATur

34 comments

ATur 23/02/2022 at 16:59

Ciao Luigi, effettivamente piú che forze dell’ordine, direi del disordine…

Chissà quando finirà tutta la sceneggiata…😩

GIORGIO GOIA 22/02/2022 at 13:34

Ho i brividi a pensare la fine che faranno… Ma anche soddisfazione.. Ahahah

ATur 23/02/2022 at 16:56

Ciao Giorgio, grazie!

Anna

Michela Olivari 22/02/2022 at 09:22

Grandissima …una leonessa

ATur 23/02/2022 at 01:08

Ciao Michela, vero!

Grazie e alla prossima!

Anna

Claudia 22/02/2022 at 07:32

Tutta la stima e solidarietà alla signora Monica.
Come dice Morris bisogna aver paura dei vicini, illici ovviamente, che hanno segnalato ai carabinieri. Questi ultimi vergognosi, non si rendono conto che con il loro operato illegittimo ed incostituzionale stanno contribuendo ad affossare e distruggere ancor di più l’economia del nostro paese, quell’economia che paga i loro stipendi oggi, domani chi li pagherà? Se non capiscono che i criminali sono quelli che loro appoggiano e difendono sarà anche la loro fine.
Sono disgustata.

ATur 23/02/2022 at 01:09

Grazie mille Claudia!

Un abbraccio e alla prossima!

Anna

francesco18 22/02/2022 at 07:22

DIVIDE ET IMPERA. Ormai i Governanti hanno raggiunto lo scopo. Ed il clima non è davvero dei migliori, purtroppo. Il POPOLO è SOVRANO, forse qualcuno se lo dovrebbe ricordare.

ATur 23/02/2022 at 01:10

Ciao Francesco, vero!
Un abbraccio!
Anna

leonello 22/02/2022 at 07:08

È l’avvocato Francesco Cinquemani a chiarire come sia illegale chiedere il green pass senza una
specifica autorizzazione.

Molti baristi, ristoratori o titolari d’impresa, a causa d’una informazione fumosa, se non addirittura
tendenziosa, sono convinti che i vari DCPM diano l’autorizzazione a chi abbia un’attività che preveda dei
dipendenti, o una clientela, a verificare la validità del certificato vaccinale. Ma la realtà è ben diversa: senza
una specifica autorizzazione, concessa dal Ministero della Salute, la richiesta di verifica del pass
discriminatorio è illegale.

Di seguito la spiegazione del legale palermitano.
«Chi può controllare la Certificazione COVID-19 e il certificato di esonero o differimento?
Chiunque intenda procedere alla verifica del c.d. «green pass» (nonché dei certificati equipollenti ex art.3
comma VIII del Regolamento UE 953-2021, punto 3) deve rispettare, in quanto norma sovraordinata, la
Costituzione e ogni regolamento UE, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati numero 679
del 2016 (anche noto come GDPR).
Questi deve essere espressamente nominato dal Titolare del trattamento (Ministero della Salute) e deve
osservare le seguenti disposizioni:
– art.29 GDPR (il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e che abbia
accesso ai dati personali, deve essere istruito dal titolare del trattamento);
– art.32 GDPR, paragrafo 4 (chiunque agisca sotto l’autorità del titolare e abbia accesso ai dati personali,
non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento);
– art.39 GDPR (Il Data Protection Officer deve curare la sensibilizzazione e la formazione del personale
che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo).
Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve:
– essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati (Ministero della
Salute);
– avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR.
– rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le procedure per
la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando:
– i soggetti deputati al controllo delle certificazioni;
– le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art.9 DL
52).
Ma secondo quanto stabilito dal DPCM firmato il 17 giugno 2021 dal presidente del Consiglio, Mario
Draghi, le figure autorizzate a controllare il certificato sono indicate all’art. 13 comma 2.”Alla verifica di
cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; b) il personale
addetto ai servizi di controllo delle attività. di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o
in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i
soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso
di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di
luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso
di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche’ i
loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali
per l’accesso alle quali, in qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione
verde COVID-19, nonche’ i loro delegati. Al comma. 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f)
del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attivita’ di
verifica”.
Tale DPCM è stato modificato dal DPCM del 17 dicembre 2021 che sembra dettare condizioni ancora più
stringenti, anche rispetto a quelle previste dal GDPR, in quanto l’art. 1, comma 7, lettera h) prevede che
“Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono
essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono
ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica”.
Escludendo quindi qualunque possibilità che a emettere l’eventuale delega possa essere un Responsabile
del trattamento dati anziché il Titolare stesso.
Alla luce dell’ultimo DPCM del 17 dicembre 2021 e della normativa nazionale (l’art. 9 comma 10 del D.L.
52 convertito in Legge 87/2021) ed europea vigente, la verifica del GP non è nelle competenze delle FdO
(neanche dei NAS!), né delle ASL, né dei datori di lavoro e tanto meno dei ristoratori, trasportatori, medici,
bidelli o altre figure!!
Pertanto, si invitano i titolari di attività commerciali, i datori di lavoro, nonché tutti coloro che sono stati
indicati nel DPCM del 17 giugno 2021 a chiedere una formale autorizzazione al Ministero della Salute, al
fine di non violare la legislazione vigente.
Scaricando l’allegato qui presente, questo potrà essere compilato e sottoscritto dall’interessato e inoltrato
tramite PEC o raccomandata agli indirizzi indicati.
Nel tempo che intercorrerà dall’avvenuta notifica della richiesta, al rilascio della formale autorizzazione da
parte del Ministero della salute, i soggetti in questione sono in regola con la normativa vigente e, non sono
tenuti a chiedere l’esibizione del Green Pass.
La richiesta del green pass senza la suddetta autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, pone il
controllore ad essere segnalato dal cliente/dipendente al Garante Privacy, il quale emetterà una sanzione
da 50 mila a 150 mila euro.
Avv. Francesco Cinquemani»
Quindi conviene scaricare, compilare, ed inviare mezzo raccomandata A/R o PEC, il modulo realizzato
dall’avv. Francesco Cinquemani. E, fino a quando non sarà arrivata l’autorizzazione, nessuno potrà multare
per il mancato controllo del pass vaccinale.
Scarica il modulo ► [MODULO]
https://www.antonioferrero.it/_files/ugd/b8020e_dcf3c5e08ec14b678c0f6a7d80ca7f24.pdf

ATur 23/02/2022 at 01:11

Ciao Leonello, grazie molto interessante!

Un abbraccio!

Anna

leonello 23/02/2022 at 16:00

Grazie a te per il tuo splendido lavoro!
Un abbraccio di cuore
Leonello

Mi permetto di segnalare anche queste altre, a mio avviso, importanti notizie:

L 158 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 27.5.2014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:158:FULL&from=IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536
REGOLAMENTO (UE) N. 536/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (pag. 1)

Articolo 29
Consenso informato
… 2. Le informazioni fornite al soggetto o, qualora il soggetto non sia in grado di fornire un consenso informato, al suo
rappresentante legalmente designato al fine di ottenere il suo consenso informato:

a) consentono al soggetto o al suo rappresentante legalmente designato di comprendere: i) la natura, gli obiettivi, i benefici, le implicazioni, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione clinica,

ii) i diritti e le garanzie riconosciuti al soggetto in relazione alla sua protezione, in particolare il suo DIRITTO DI RIFIUTARSI
di partecipare e il DIRITTO DI RITIRARSI dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento, senza alcun conseguente
detrimento e SENZA DOVER FORNIRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE,
(pag. 30) …

L5 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT 10.1.2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:005:FULL&from=IT

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/20 DELLA COMMISSIONE
del 7 gennaio 2022
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche
(pag. 14)

Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 31 gennaio 2022.
Il presente regolamento è OBBLIGATORIO in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(pag: 25)

p.s. Ho i pdf scaricati, ma non saprei come inviarli

ATur 23/02/2022 at 16:57

Grazie ancora Leonello!! Salvo e guardo!

Anna

luigi landini 22/02/2022 at 04:12

Almeno non chiamiamoli più forze dell’ordine …..

La Signora ha detto bene , si rispetta la Legge ( ed in primis la Costituzione ) non le regole malvage di draghitler !

Ciao Anna

1 2

Scrivi un commento

Questo sito web utilizza Cookies per migliorare la tua esperienza. Se hai dubbi o domande riguardo la nostra privacy & cookies policy, visita la seguente pagina. Accetta Leggi più info